Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

IV. Diritto di esprimersi dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione; diritto di presentare proposte del consiglio d’amministrazione552

1

Se partecipano all’assemblea generale, i membri del consiglio d’amministrazione o della direzione possono esprimersi su ogni oggetto all’ordine del giorno.

2

Il consiglio d’amministrazione può inoltre presentare proposte sugli oggetti all’ordine del giorno.