Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista

I. Partecipazione all’assemblea generale

2. Legittimazione nei confronti della società488

1

Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato mediante una procura scritta dell’azionista.

2

Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione al portatore chi si legittima esibendo l’azione. Può esercitare il diritto di voto soltanto chi partecipa all’assemblea generale e vi comunica il proprio nominativo e il proprio domicilio.489

3

Il possessore di un’azione al portatore costituita in pegno, depositata o prestata può esercitare i diritti sociali soltanto se vi è autorizzato mediante procura scritta dell’azionista.490

4

Il consiglio d’amministrazione può prevedere altre forme di legittimazione nei confronti della società, salvo disposizione contraria dello statuto.491