Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

H. Limitazione della trasferibilità

II. Limitazione statutaria

3. Azioni nominative quotate in borsa

a. Condizioni del rifiuto475

1

La società può rifiutare come azionista l’acquirente di azioni nominative quotate in borsa, soltanto se lo statuto prevede un limite massimo, in per cento, del numero di azioni nominative per le quali l’acquirente deve essere riconosciuto come azionista, e questo limite è superato.

2

La società può inoltre rifiutare l’acquirente se, su sua domanda, questi non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto, che non sono stati convenuti il riacquisto o la restituzione delle stesse e che si assume il rischio economico legato alle azioni. Non può rifiutare l’iscrizione per il solo fatto che la domanda è stata presentata dalla banca dell’acquirente.476

3

Se azioni nominative quotate477 in borsa sono state acquistate per successione, divisione ereditaria o in virtù del regime matrimoniale dei beni, l’acquirente non può essere rifiutato come azionista.