Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

H. Limitazione della trasferibilità

II. Limitazione statutaria

1. Principi471

1

Lo statuto può stabilire che il trasferimento delle azioni nominative richieda l’approvazione della società.

2

Tale limitazione vale anche per la costituzione di un usufrutto.

3

Se la società entra in liquidazione, la limitazione della trasferibilità decade.