Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Dividendi, interessi per il periodo d’avviamento e tantièmes

II. Acconti sui dividendi457

1

Basandosi su un conto intermedio, l’assemblea generale può deliberare il versamento di acconti sui dividendi.

2

L’ufficio di revisione deve verificare il conto intermedio prima della deliberazione dell’assemblea generale. La verifica non è necessaria se la società non è tenuta a sottoporre il proprio conto annuale a una revisione limitata da parte di un ufficio di revisione. È inoltre possibile rinunciare alla verifica se tutti gli azionisti hanno acconsentito al versamento di acconti sui dividendi e il soddisfacimento dei crediti non ne risulta compromesso.

3

Si applicano inoltre le disposizioni sui dividendi (art. 660 cpv. 1 e 3, 661, 671–674, 675 cpv. 2, 677, 678, 731 e 958e).