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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
C. Obblighi del datore di lavoro
VIII. Tempo libero, vacanze e congedo
5. Congedo per l’altro genitore
a. In generale144
1
Ha diritto a un congedo di due settimane:
- a.
- il lavoratore che è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
- b.
- la lavoratrice che è l’altro genitore legale al momento della nascita del figlio.
2
Il congedo deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio. Tale termine è sospeso durante il congedo secondo l’articolo 329gbis.
3
Il congedo può essere preso in settimane o in giorni.
Articolo