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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025H. Limitazione della trasferibilità
II. Limitazione statutaria
2. Azioni nominative non quotate in borsa
b. Effetti474
1
L’alienante conserva la proprietà delle azioni e tutti i diritti connessi sino a che non sia data l’approvazione necessaria per il loro trasferimento.
2
In caso d’acquisto delle azioni per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento d’esecuzione forzata, la proprietà del titolo e i diritti patrimoniali passano all’acquirente immediatamente, mentre i diritti sociali solo al momento dell’approvazione da parte della società.
3
L’approvazione si considera accordata se la società non respinge la relativa domanda entro tre mesi dalla ricezione o se la respinge a torto.
Articolo