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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Il conto economico espone i risultati dell’impresa durante l’esercizio. Può essere compilato come conto economico della produzione o come conto economico della vendita.
2
Nel conto economico della produzione (metodo del costo complessivo) devono figurare, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:
- 1.
- importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni;
- 2.
- variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione e delle prestazioni di servizi non fatturate;
- 3.
- costi per il materiale;
- 4.
- costi per il personale;
- 5.
- altri costi d’esercizio;
- 6.
- ammortamenti e rettifiche di valore sulle poste dell’attivo fisso;
- 7.
- costi e ricavi finanziari;
- 8.
- costi e ricavi estranei all’esercizio;
- 9.
- costi e ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili;
- 10.
- imposte dirette;
- 11.
- utile o perdita annuale.
3
Nel conto economico della vendita (metodo del costo del venduto) devono figurare, separatamente e nella sequenza qui appresso, almeno le poste seguenti:
- 1.
- importo netto dei ricavi da forniture e prestazioni;
- 2.
- costi di acquisto o di produzione dei prodotti e delle prestazioni venduti;
- 3.
- costi di amministrazione e di distribuzione;
- 4.
- costi e ricavi finanziari;
- 5.
- costi e ricavi estranei all’esercizio;
- 6.
- costi e ricavi straordinari, unici o relativi ad altri periodi contabili;
- 7.
- imposte dirette;
- 8.
- utile o perdita annuale.
4
Se il conto economico è compilato secondo il metodo del costo del venduto, i costi per il personale e gli ammortamenti e le rettifiche di valore sulle poste dell’attivo fisso devono essere indicati separatamente nell’allegato.
5
Il conto economico o l’allegato devono contenere altre poste qualora ciò sia importante ai fini della valutazione dei risultati d’esercizio da parte di terzi o usuale nel settore d’attività dell’impresa.
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