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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
I gerenti sono competenti per tutti gli affari che non siano attribuiti all’assemblea dei soci dalla legge o dallo statuto.
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Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 811 e seguenti, i gerenti hanno le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:
- 1.
- l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
- 2.
- la definizione dell’organizzazione della società, nei limiti previsti dalla legge e dallo statuto;
- 3.
- l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’elaborazione del piano finanziario per quanto necessario alla gestione della società;
- 4.
- la vigilanza sulle persone incaricate di parti della gestione, segnatamente per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
- 5.702
- l’allestimento della relazione sulla gestione;
- 6.
- la preparazione dell’assemblea dei soci e l’esecuzione delle sue deliberazioni;
- 7.703
- la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l’avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti.
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Il presidente dei gerenti o il gerente unico ha le attribuzioni seguenti:
- 1.
- convocare e dirigere l’assemblea dei soci;
- 2.
- provvedere per le comunicazioni ai soci;
- 3.
- accertarsi che siano fatte le notificazioni necessarie all’ufficio del registro di commercio.
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