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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Il diritto di voto di ciascun socio si determina in base al valore nominale delle rispettive quote sociali. Ogni socio ha almeno un voto. Lo statuto può tuttavia limitare il numero dei voti spettanti ai possessori di più quote sociali.
2
Lo statuto può determinare il diritto di voto senza riguardo al valore nominale, in modo che ogni quota sociale dia diritto a un voto. In questo caso, le quote sociali con il valore nominale più basso devono avere un valore nominale almeno pari a un decimo di quello delle altre quote sociali.
3
La determinazione del diritto di voto secondo il numero delle quote sociali non vale per:
- 1.
- la nomina dei membri dell’ufficio di revisione;
- 2.
- la designazione di periti incaricati di verificare la gestione o parti di essa;
- 3.
- la deliberazione sulla questione se debba essere promossa un’azione di responsabilità.
Articolo