Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Assemblea dei soci

I. Attribuzioni

1

L’assemblea dei soci è l’organo supremo della società.

2

All’assemblea dei soci spettano le attribuzioni intrasmissibili seguenti:

1.
la modifica dello statuto;
2.
la nomina e la revoca dei gerenti;
3.692
la nomina e la revoca dei membri dell’ufficio di revisione;
4.693
l’approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;
5.
l’approvazione del conto annuale e la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio, in particolare la determinazione dei dividendi e dei tantièmes;
5bis.694
la deliberazione sul rimborso delle riserve da capitale;
6.
la determinazione dell’indennità dei gerenti;
7.
il discarico ai gerenti;
8.
l’approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto;
9.
l’approvazione della costituzione di un diritto di pegno su quote sociali, se lo statuto lo prevede;
10.
la deliberazione sull’esercizio dei diritti statutari preferenziali, di prelazione o di compera;
11.
l’autorizzazione dell’acquisto di quote sociali proprie da parte della società e per il tramite dei gerenti o l’approvazione di un tale acquisto;
12.
il disciplinamento dettagliato in un regolamento dell’obbligo di fornire prestazioni accessorie, se lo statuto rinvia a un regolamento;
13.
l’approvazione delle attività dei gerenti e dei soci che violano l’obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza, in quanto lo statuto rinunci a esigere il consenso di tutti i soci;
14.
la decisione di chiedere al giudice l’esclusione di un socio per gravi motivi;
15.
l’esclusione di un socio per i motivi previsti nello statuto;
16.
lo scioglimento della società;
17.
l’approvazione delle operazioni dei gerenti per le quali lo statuto esige il suo consenso;
18.
le deliberazioni sugli oggetti che le sono riservati dalla legge o dallo statuto o che le sono sottoposti dai gerenti.

3

L’assemblea dei soci nomina i direttori, i procuratori e i mandatari. Lo statuto può conferire tale attribuzione anche ai gerenti.