Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Assemblea dei soci

II. Convocazione e svolgimento

1

L’assemblea dei soci è convocata dai gerenti e, quando occorra, dall’ufficio di revisione. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori.

2

L’assemblea ordinaria si svolge ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. Le assemblee straordinarie sono convocate in conformità dello statuto e ogniqualvolta sia necessario.

3

L’assemblea dei soci è convocata almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Lo statuto può prorogare questo termine o abbreviarlo sino a dieci giorni. È fatta salva la possibilità di una riunione di tutti i soci.

4

695

5

Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l’assemblea generale si applicano per analogia:

1.
alla convocazione;
2.696
al diritto di convocazione, al diritto di chiedere l’iscrizione di oggetti all’ordine del giorno e al diritto di proposta dei soci;
2bis.697
al luogo di riunione e all’impiego di mezzi di comunicazione elettronici;
3.
agli oggetti in deliberazione;
4.
alle proposte;
5.698
alla riunione di tutti i soci e all’approvazione di una proposta;
6.
alle misure preparatorie;
7.
al processo verbale;
8.
alla rappresentanza dei soci;
9.
alla partecipazione abusiva.