Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Relazione sulle retribuzioni

II. Retribuzioni del consiglio d’amministrazio-ne, della direzione e del consiglio consultivo

1

Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicate tutte le retribuzioni che la società ha corrisposto direttamente o indirettamente:

1.
ai membri attuali del consiglio d’amministrazione;
2.
ai membri attuali della direzione;
3.
ai membri attuali del consiglio consultivo;
4.
a ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, sempre che abbiano una relazione con l’attività svolta a suo tempo da costoro in veste di organi della società; sono eccettuate le prestazioni della previdenza professionale.

2

Sono considerate retribuzioni in particolare:

1.
gli onorari, i salari, i bonus e gli accrediti;
2.
i tantièmes, le partecipazioni alla cifra d’affari e altre forme di partecipazione al risultato dell’esercizio;
3.
le prestazioni di servizi e le prestazioni in natura;
4.
l’attribuzione di titoli di partecipazione, di diritti di conversione e d’opzione;
5.
le indennità d’assunzione;
6.
le fideiussioni, gli impegni di garanzia, le costituzioni di pegni e altre forme di garanzia;
7.
la rinuncia a crediti;
8.
le spese per il conseguimento di prestazioni previdenziali o che ne accrescono l’entità;
9.
tutte le prestazioni che retribuiscono lavori supplementari;
10.
le indennità legate a un divieto di concorrenza.

3

Le indicazioni concernenti le retribuzioni comprendono:

1.
l’importo totale corrisposto al consiglio d’amministrazione e l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
2.
l’importo totale corrisposto alla direzione e l’importo massimo percepito da un singolo membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
3.
l’importo totale corrisposto al consiglio consultivo e l’importo percepito da ciascun membro, con menzione del suo nominativo e della sua funzione;
4.
se del caso, il nome e la funzione dei membri della direzione cui sono stati corrisposti importi aggiuntivi.