Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Comitato di retribuzione

1

L’assemblea generale nomina individualmente i membri del comitato di retribuzione.

2

È eleggibile soltanto chi è membro del consiglio d’amministrazione.

3

Il mandato termina alla fine della successiva assemblea generale ordinaria. È ammessa la rielezione.

4

Se il comitato di retribuzione non è al completo, il consiglio d’amministrazione nomina i membri mancanti per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell’organizzazione.

5

Lo statuto stabilisce i principi relativi alle attribuzioni e alle competenze del comitato di retribuzione.