Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

C. Relazione sulle retribuzioni

III. Mutui e crediti al consiglio d’amministrazio-ne, alla direzione e al consiglio consultivo

1

Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati:

1.
i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
2.
i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.

2

Alle indicazioni sui mutui e i crediti si applica per analogia l’articolo 734a capoverso 3.