220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
C. Relazione sulle retribuzioni
VII. Rappresentanza dei sessi nel consiglio d’amministrazio-ne e nella direzione628
1
Se uno dei sessi non è rappresentato almeno in ragione del 30 per cento nel consiglio d’amministrazione e almeno in ragione del 20 per cento nella direzione di una società che supera i valori soglia di cui all’articolo 727 capoverso 1 numero 2, la relazione sulle retribuzioni indica:
- 1.
- i motivi per i quali il sesso in questione non è rappresentato come previsto; e
- 2.
- i provvedimenti per promuoverne la rappresentanza.
Articolo