Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

II. Organizzazione

1. Presidente578

1

Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, l’assemblea generale elegge presidente uno dei membri del consiglio d’amministrazione. Il mandato del presidente termina al più tardi alla conclusione della successiva assemblea generale ordinaria.

2

Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, il consiglio d’amministrazione elegge presidente uno dei suoi membri. Lo statuto può disporre che il presidente sia eletto dall’assemblea generale.

3

È ammessa la rielezione.

4

Se la carica di presidente è vacante, il consiglio d’amministrazione nomina un nuovo presidente per la rimanente durata del mandato. Lo statuto può prevedere altre regole per rimediare a questa lacuna nell’organizzazione.