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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
1
Le decisioni del consiglio d’amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante, salvo disposizione contraria dello statuto.
2
Il consiglio d’amministrazione può prendere le sue decisioni:
- 1.
- nell’ambito di una seduta in un luogo di riunione;
- 2.
- avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici in applicazione analogica degli articoli 701c–701e;
- 3.
- in forma scritta, sia questa su supporto cartaceo o elettronico, sempre che un membro non abbia chiesto la discussione orale. Se la decisione è presa per via elettronica la firma non è necessaria, a meno che il consiglio d’amministrazione non abbia disposto altrimenti per scritto.580
3
Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale; questo è firmato dal presidente e dall’estensore.581
Articolo