Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

VII. Rischio d’insolvenza, perdita di capitale ed eccedenza di debiti

4. Rivalutazione di fondi e partecipazioni610

1

Per eliminare una perdita di capitale secondo l’articolo 725a o un’eccedenza di debiti secondo l’articolo 725b, i fondi o le partecipazioni il cui valore reale ecceda il prezzo d’acquisto o di costo possono essere rivalutati fino a concorrenza di tale valore. L’ammontare della rivalutazione deve figurare separatamente nella riserva legale da utili come riserva di rivalutazione.

2

La rivalutazione può aver luogo solo se l’ufficio di revisione o, ove non ve ne sia uno, un revisore abilitato attesta per scritto che sono adempiute le condizioni legali.

3

La riserva di rivalutazione può essere sciolta soltanto mediante conversione in capitale azionario o in capitale di partecipazione e mediante rettifica di valore o alienazione degli attivi rivalutati.