Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

III. Attribuzioni

2. Attribuzioni intrasmissibili587

1

Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:588

1.
l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2.
la definizione dell’organizzazione;
3.
l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
4.
la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
5.
l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
6.
l’allestimento della relazione sulla gestione589, la preparazione dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni;
7.590
la presentazione di una domanda di moratoria concordataria e l’avviso al giudice in caso di eccedenza di debiti;
8.591
l’allestimento della relazione sulle retribuzioni, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa.

2

Il consiglio d’amministrazione può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a comitati di amministratori o a singoli amministratori. Provvede per un’adeguata informazione dei suoi membri.