Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

II. Organizzazione

2. Decisioni579

1

Le decisioni del consiglio d’amministrazione sono prese a maggioranza dei voti emessi. Il presidente ha voto preponderante, salvo disposizione contraria dello statuto.

2

Il consiglio d’amministrazione può prendere le sue decisioni:

1.
nell’ambito di una seduta in un luogo di riunione;
2.
avvalendosi di mezzi di comunicazione elettronici in applicazione analogica degli articoli 701c–701e;
3.
in forma scritta, sia questa su supporto cartaceo o elettronico, sempre che un membro non abbia chiesto la discussione orale. Se la decisione è presa per via elettronica la firma non è necessaria, a meno che il consiglio d’amministrazione non abbia disposto altrimenti per scritto.580

3

Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale; questo è firmato dal presidente e dall’estensore.581