Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

H. Subaffitto

1

L’affittuario può subaffittare o locare in tutto o in parte la cosa con il consenso del locatore.

2

Il locatore può negare il consenso alla locazione di singoli locali facenti parte della cosa soltanto se:

a.
l’affittuario rifiuta di comunicargli le condizioni della locazione;
b.
le condizioni della locazione, comparate con quelle del contratto principale d’affitto, sono abusive;
c.
la locazione causa al locatore principale un pregiudizio essenziale.

3

L’affittuario è responsabile verso il locatore se il subaffittuario o il conduttore utilizza la cosa in modo diverso da quello permesso all’affittuario. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subaffittuario o al conduttore.