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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
1
L’affittuario deve restituire la cosa e tutti gli oggetti inventariati nello stato in cui si trovano.
2
Egli ha diritto a un’indennità per i miglioramenti derivanti da:
- a.
- attività che oltrepassano la debita gestione della cosa;
- b.
- migliorie o modificazioni alle quali il locatore ha consentito per scritto.
3
L’affittuario deve risarcire quei deterioramenti che sarebbero stati evitati con una debita gestione della cosa.
4
Sono nulle le stipulazioni che obbligano anticipatamente l’affittuario a pagare, alla fine dell’affitto, un’indennità che non sia destinata soltanto a garantire la copertura del danno eventuale.
Articolo