Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

E. Diritti dell’affittuario in caso di inadempimento del contratto o di difetti della cosa

1

Le disposizioni in materia di locazione (art. 258 e 259a–259i) sono applicabili per analogia se:

a.
il locatore non consegna la cosa nel momento pattuito o la consegna con difetti;
b.
sopravvengono difetti della cosa che non sono imputabili all’affittuario né sono a suo carico, oppure questi è turbato nell’uso pattuito della cosa.

2

Sono nulle le clausole che derogano a svantaggio dell’affittuario previste in:

a.
contratti sotto forma di condizioni generali preformulate;
b.
contratti concernenti l’affitto di locali d’abitazione o commerciali.