Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Definizione e campo d’applicazione

II. Campo d’applicazione

2. Affitto agricolo

1

In quanto preveda disposizioni speciali, la legge federale del 4 ottobre 1985112 sull’affitto agricolo si applica all’affitto di aziende agricole o di fondi adibiti all’agricoltura.

2

Per il resto si applica il presente Codice, ad eccezione delle disposizioni concernenti l’affitto di locali d’abitazione e commerciali.113