Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

F. Migliorie e modificazioni

I. Da parte del locatore

1

Il locatore può procedere a migliorie o modificazioni della cosa soltanto se possono essere ragionevolmente imposte all’affittuario e sempreché non sia già stata data disdetta.

2

Nell’esecuzione dei lavori, il locatore deve aver riguardo per gli interessi dell’affittuario; alle eventuali pretese dell’affittuario di riduzione del fitto e risarcimento dei danni sono applicabili per analogia le disposizioni in materia di locazione (art. 259d e 259e).