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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
1
Le disposizioni in materia di locazione (art. 258 e 259a–259i) sono applicabili per analogia se:
- a.
- il locatore non consegna la cosa nel momento pattuito o la consegna con difetti;
- b.
- sopravvengono difetti della cosa che non sono imputabili all’affittuario né sono a suo carico, oppure questi è turbato nell’uso pattuito della cosa.
2
Sono nulle le clausole che derogano a svantaggio dell’affittuario previste in:
- a.
- contratti sotto forma di condizioni generali preformulate;
- b.
- contratti concernenti l’affitto di locali d’abitazione o commerciali.
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