Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Obblighi del venditore

III. Garanzia pei difetti della cosa

7. Oggetto dell’azione di garanzia

c. Risoluzione in caso di perdita della cosa

1

La risoluzione può essere domandata, quand’anche la cosa sia perita in conseguenza dei suoi difetti o per caso fortuito.

2

Il compratore in tal caso è tenuto a restituire solo ciò che gli è rimasto della cosa.

3

Se la cosa è perita per colpa del compratore o fu da lui alienata o trasformata, egli non potrà chiedere che il risarcimento del minor valore.