Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Obblighi del venditore

III. Garanzia pei difetti della cosa

9. Prescrizione76

1

Le azioni di garanzia per i difetti della cosa si prescrivono in due anni dalla consegna della cosa al compratore, quand’anche questi ne abbia scoperto i difetti soltanto più tardi, salvo che il venditore abbia promesso la garanzia per un tempo più lungo.

2

Il termine è di cinque anni se i difetti di una cosa integrata in un’opera immobiliare conformemente all’uso cui è normalmente destinata hanno causato i difetti dell’opera.

3

Per i beni culturali ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 della legge del 20 giugno 200377 sul trasferimento dei beni culturali l’azione si prescrive in un anno dopo che il compratore ha scoperto il vizio, ma in ogni caso in 30 anni dopo la conclusione del contratto.

4

Qualunque patto che riduca il termine di prescrizione è nullo se:

a.
prevede un termine inferiore a due anni o, nel caso di cose usate, inferiore a un anno;
b.
la cosa è destinata all’uso personale o familiare del compratore; e
c.
il venditore agisce nell’ambito della sua attività professionale o commerciale.

5

Le eccezioni del compratore per i difetti della cosa continuano a sussistere se la notificazione prevista dalla legge è stata fatta al venditore entro il termine di prescrizione.

6

Il venditore non può invocare la prescrizione ove sia provato che ha intenzionalmente ingannato il compratore. La presente disposizione non si applica al termine di 30 anni di cui al capoverso 3.