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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
B. Obblighi del venditore
II. Garanzia in caso di evizione
3. Diritti del compratore
a. In caso di evizione totale
1
Quando l’evizione è totale, il contratto di vendita si reputa risolto e il compratore ha il diritto di chiedere:
- 1.
- la restituzione del prezzo già pagato e degli interessi, salvo deduzione dei frutti percetti o che avrebbe negletto di percepire e degli altri profitti;
- 2.
- il rimborso delle spese fatte per la cosa in quanto non lo possa ottenere dal terzo;
- 3.
- il rimborso di tutte le spese giudiziali e stragiudiziali causate dal processo, eccetto quelle che si sarebbero evitate con la denuncia della lite;
- 4.
- il risarcimento d’ogni altro danno direttamente cagionato dall’evizione.
2
Il venditore è tenuto a risarcire ogni altro danno, in quanto non provi che non gli incombe nessuna colpa.
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