Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

B. Obblighi del venditore

III. Garanzia pei difetti della cosa

4. Verifica della cosa e avviso al venditore

b. Nel commercio del bestiame

1

Nel commercio del bestiame, se la garanzia scritta non stabilisce alcun termine e se non trattasi di garanzia della gravidanza, il venditore è responsabile verso il compratore solo quando il difetto sia scoperto e notificato entro nove giorni dalla consegna o dalla mora nell’accettazione e entro lo stesso termine sia chiesto all’autorità competente l’esame dell’animale a mezzo di periti.

2

Il parere dei periti è apprezzato dal giudice secondo il prudente suo criterio.

3

La procedura sarà del resto stabilita da un regolamento del Consiglio federale.