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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
B. Obblighi del venditore
III. Garanzia pei difetti della cosa
4. Verifica della cosa e avviso al venditore
a. In genere
1
Il compratore deve esaminare lo stato della cosa ricevuta, tosto che l’ordinario andamento degli affari lo consenta, e, se vi scopre difetti di cui il venditore sia responsabile, dargliene subito notizia.
2
Diversamente la cosa venduta si ritiene accettata, purché non si tratti di difetti non riconoscibili mediante l’ordinario esame.
3
Ove tali difetti si scoprano più tardi, dev’esserne data notizia subito dopo la scoperta, altrimenti la cosa si ritiene accettata anche rispetto ai medesimi.
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