Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

Art. 731b

1

Un azionista o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie in presenza delle seguenti lacune nell’organizzazione della società:

1.
la società è priva di uno degli organi prescritti;
2.
uno degli organi prescritti della società non è composto correttamente;
3.
la società non tiene conformemente alle prescrizioni il libro delle azioni o l’elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati;
4.
la società ha emesso azioni al portatore senza avere titoli di partecipazione quotati in borsa o senza che le azioni al portatore rivestano la forma di titoli contabili;
5.
la società non ha più domicilio legale presso la sua sede.624

1bis

Il giudice può segnatamente:

1.
assegnare alla società, sotto comminatoria di scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale;
2.
nominare l’organo mancante o un commissario;
3.
pronunciare lo scioglimento della società e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento.625

2

Se nomina l’organo mancante o un commissario, il giudice ne determina la durata del mandato. Obbliga la società a farsi carico delle spese e a versare un anticipo alle persone nominate.

3

In caso di gravi motivi, la società può chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.

4

Tosto che si accorgano che l’attivo non è sufficiente a coprire i debiti della società, i liquidatori incaricati di liquidare la società conformemente alle disposizioni sul fallimento devono darne notizia al giudice; questi pronuncerà il fallimento.626