Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

H. Diritti valori registrati

II. Effetti827

1

Il debitore di un diritto valore registrato ha il diritto e l’obbligo di adempiere la prestazione unicamente nei confronti del creditore legittimato dal registro di diritti valori nonché dietro pertinente adeguamento del registro.

2

Il debitore, qualora non gli sia imputabile dolo o negligenza grave, si libera soddisfacendo alla scadenza il creditore legittimato dal registro di diritti valori, anche se il creditore legittimato non è quello effettivo.

3

Chi, qualora al momento dell’acquisto non gli sia imputabile mala fede o negligenza grave, acquista un diritto valore registrato da un creditore legittimato dal registro di diritti valori è tutelato nel suo acquisto anche se l’alienante non aveva la facoltà di disporre del diritto valore registrato.

4

Il debitore può opporre al credito fondato su un diritto valore registrato soltanto le eccezioni che:

1.
sono dirette contro la validità della registrazione oppure desunte dal registro di diritti valori o dai dati aggiuntivi a esso correlati;
2.
gli spettano personalmente contro l’attuale creditore del diritto valore registrato; o
3.
sono dedotte dai suoi rapporti personali con un creditore anteriore del diritto valore registrato, quando quello attuale, acquistando il diritto valore registrato, abbia agito scientemente a danno del debitore.