220
Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Un titolo all’ordine o nominativo può essere convertito in un titolo al portatore solo col consenso di tutte le persone a cui conferisce diritti o impone obblighi. Il consenso dev’essere dato con annotazioni sul titolo stesso.
2
La stessa norma vale per la conversione di titoli al portatore in titoli all’ordine o nominativi. In questo caso, qualora manchi il consenso d’una delle persone a cui il titolo conferisce diritti o impone obblighi, la conversione ha effetto, ma solo tra il creditore, che l’ha operata, ed il suo diretto successore.
Articolo