Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

H. Diritti valori registrati

III. Trasferimento828

1

Al trasferimento del diritto valore registrato si applicano le regole stabilite nell’accordo sulla registrazione.

2

Se nei confronti del creditore di un diritto valore registrato è dichiarato il fallimento, è eseguito il pignoramento o è concessa la moratoria concordataria, sono giuridicamente vincolanti e hanno effetto nei confronti di terzi le disposizioni del creditore in merito al diritto valore registrato che:

1.
sono state prese prima della dichiarazione di fallimento, dell’esecuzione del pignoramento o della concessione della moratoria concordataria;
2.
sono diventate irrevocabili secondo le regole del registro di diritti valori o di un altro sistema di negoziazione; e
3.
sono state effettivamente iscritte entro 24 ore nel registro di diritti valori.

3

Chi ha ricevuto in buona fede un titolo di credito prevale su chi ha ricevuto in buona fede, per lo stesso diritto, un diritto valore registrato.