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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Al trasferimento del diritto valore registrato si applicano le regole stabilite nell’accordo sulla registrazione.
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Se nei confronti del creditore di un diritto valore registrato è dichiarato il fallimento, è eseguito il pignoramento o è concessa la moratoria concordataria, sono giuridicamente vincolanti e hanno effetto nei confronti di terzi le disposizioni del creditore in merito al diritto valore registrato che:
- 1.
- sono state prese prima della dichiarazione di fallimento, dell’esecuzione del pignoramento o della concessione della moratoria concordataria;
- 2.
- sono diventate irrevocabili secondo le regole del registro di diritti valori o di un altro sistema di negoziazione; e
- 3.
- sono state effettivamente iscritte entro 24 ore nel registro di diritti valori.
3
Chi ha ricevuto in buona fede un titolo di credito prevale su chi ha ricevuto in buona fede, per lo stesso diritto, un diritto valore registrato.
Articolo