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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Il debitore può emettere certificati globali o sostituire con un certificato globale più titoli di credito fungibili affidati a un solo depositario, sempre che le condizioni d’emissione o gli statuti societari lo prevedano o i deponenti abbiano dato il loro consenso.
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Il certificato globale è un titolo di credito della stessa categoria dei singoli diritti che esso rappresenta. Esso è comproprietà dei deponenti partecipanti, proporzionalmente alla loro partecipazione. Alla posizione giuridica e ai diritti dei comproprietari del certificato globale si applica per analogia l’articolo 973a capoverso 2.
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