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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
1
L’ufficio di revisione è nominato per un periodo da uno a tre esercizi. Il suo mandato termina con l’approvazione dell’ultimo conto annuale. È ammessa la rielezione.
2
In caso di revisione ordinaria, la persona che dirige la revisione può esercitare il mandato per sette anni al massimo. Essa può riprendere il medesimo mandato solo dopo un intervallo di tre anni.
3
Nel dare le proprie dimissioni, l’ufficio di revisione ne indica i motivi al consiglio d’amministrazione; questo li comunica all’assemblea generale successiva.
4
L’assemblea generale può revocare l’ufficio di revisione soltanto per gravi motivi.622
Articolo