Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

V. Disposizioni comuni

2. Durata del mandato dell’ufficio di revisione

1

L’ufficio di revisione è nominato per un periodo da uno a tre esercizi. Il suo mandato termina con l’approvazione dell’ultimo conto annuale. È ammessa la rielezione.

2

In caso di revisione ordinaria, la persona che dirige la revisione può esercitare il mandato per sette anni al massimo. Essa può riprendere il medesimo mandato solo dopo un intervallo di tre anni.

3

Nel dare le proprie dimissioni, l’ufficio di revisione ne indica i motivi al consiglio d’amministrazione; questo li comunica all’assemblea generale successiva.

4

L’assemblea generale può revocare l’ufficio di revisione soltanto per gravi motivi.622