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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Diritti ed obblighi degli azionisti
Organizzazione della società anonima
Retribuzioni nelle società le cui azioni sono quotate in borsa
Scioglimento della società
Responsabilità
Partecipazione di corporazioni di diritto pubblico
Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista
V. Diritto all’istituzione di una verifica speciale
6. Deliberazione e comunicazione515
1
Il consiglio d’amministrazione sottopone all’assemblea generale successiva il rapporto dei periti, le sue osservazioni e quelle dei richiedenti la verifica speciale.
2
Ogni azionista può, nell’anno seguente l’assemblea generale, esigere dalla società e a spese della medesima un esemplare del rapporto e delle osservazioni.
Articolo