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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025J. Diritti personali inerenti alla qualità di azionista
I. Partecipazione all’assemblea generale
3. Rappresentanza dell’azionista
d. Rappresen-tanza da parte di un depositario nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa495
1
Per esercitare i diritti di voto in una società le cui azioni non sono quotate in borsa, il rappresentante depositario chiede al deponente istruzioni per il voto, prima di ogni assemblea generale.
2
Se le istruzioni del deponente non sono date tempestivamente, il rappresentante depositario esercita il diritto di voto conformemente alle istruzioni generali del deponente; in difetto di queste, si astiene dal voto.
3
Sono considerati rappresentanti depositari gli istituti assoggettati alla legge dell’8 novembre 1934496 sulle banche e gli istituti finanziari ai sensi della legge del 15 giugno 2018497 sugli istituti finanziari.
Articolo