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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Della compera e vendita e della permuta
Della donazione
Della locazione
Dell’affitto
Del prestito
Del contratto di lavoro
Del contratto di appalto
Del contratto di edizione
Del mandato
Della gestione d’affari senza mandato
Della commissione
Del contratto di trasporto
Della procura e degli altri mandati commerciali
Dell’assegno
Del contratto di deposito
Della fideiussione
Del giuoco e della scommessa
Della rendita vitalizia e del vitalizio
Della società semplice
1
L’affittuario può subaffittare o locare in tutto o in parte la cosa con il consenso del locatore.
2
Il locatore può negare il consenso alla locazione di singoli locali facenti parte della cosa soltanto se:
- a.
- l’affittuario rifiuta di comunicargli le condizioni della locazione;
- b.
- le condizioni della locazione, comparate con quelle del contratto principale d’affitto, sono abusive;
- c.
- la locazione causa al locatore principale un pregiudizio essenziale.
3
L’affittuario è responsabile verso il locatore se il subaffittuario o il conduttore utilizza la cosa in modo diverso da quello permesso all’affittuario. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subaffittuario o al conduttore.
Articolo