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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
Il debitore di un diritto valore registrato, o di un diritto offerto come tale, informa ciascun acquirente:
- 1.
- sul contenuto del diritto valore;
- 2.
- sulle modalità operative del registro di diritti valori e le misure a tutela della sua operatività e integrità secondo l’articolo 973d capoversi 2 e 3.
2
Egli è responsabile del danno cagionato all’acquirente da indicazioni inesatte, suscettibili d’indurre in errore o non conformi ai requisiti legali, sempre che non provi di aver usato la necessaria diligenza.
3
Qualsiasi convenzione che escluda o limiti questa responsabilità è nulla.
Articolo