Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

H. Diritti valori registrati

IV. Garanzie829

1

Una garanzia può essere costituita senza trasferimento del diritto valore registrato se:

1.
la garanzia è visibile nel registro di diritti valori; e
2.
è assicurato che il beneficiario della garanzia non altrimenti soddisfatto abbia il diritto esclusivo di disporre del diritto valore registrato.

2

Per il rimanente:

1.
il diritto di ritenzione su diritti valori registrati è retto dalle disposizioni applicabili al diritto di ritenzione sulle cartevalori (art. 895–898 CC830);
2.
il diritto di pegno su diritti valori registrati è retto dalle disposizioni applicabili al diritto di pegno sui crediti e su altri diritti (art. 899–906 CC).