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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
La contabilità costituisce la base della presentazione dei conti. Registra le operazioni e gli altri eventi necessari per esporre la situazione patrimoniale e finanziaria nonché i risultati d’esercizio dell’impresa (situazione economica).
2
La contabilità rispetta i principi della tenuta regolare dei conti. Vanno segnatamente rispettati i principi seguenti:
- 1.
- la registrazione completa, fedele e sistematica delle operazioni e degli altri eventi;
- 2.
- la prova documentata delle singole registrazioni contabili;
- 3.
- la chiarezza;
- 4.
- l’adeguatezza alla natura e alle dimensioni dell’impresa;
- 5.
- la verificabilità.
3
Sono considerati documenti contabili i documenti scritti, redatti su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, necessari per ricostruire un’operazione o un evento oggetto di una registrazione contabile.
4
La contabilità è tenuta in moneta svizzera o nella moneta più importante per l’attività dell’impresa.
5
La contabilità è tenuta in una delle lingue nazionali o in inglese. Può essere tenuta su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga.
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