Federale

220

Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

D. Pubblicazione e consultazione

1

Dopo essere stati approvati dall’organo competente, il conto annuale e il conto di gruppo, accompagnati dalle relazioni di revisione, devono essere pubblicati nel Foglio ufficiale svizzero di commercio o trasmessi, in un esemplare e a sue spese, a chiunque ne faccia domanda nell’anno seguente l’approvazione se:

1.
l’impresa è debitrice di un prestito in obbligazioni; o
2.
titoli di partecipazione dell’impresa sono quotati in borsa.

2

Le altre imprese devono autorizzare i creditori che dimostrino un interesse degno di protezione a consultare la relazione sulla gestione e le relazioni di revisione. In caso di disaccordo, decide il giudice.

3

Se l’impresa si avvale delle possibilità di rinuncia previste agli articoli 961d capoverso 1, 962 capoverso 3 o 963a capoverso 1 numero 2, la pubblicazione e la consultazione sono rette dalle disposizioni applicabili al proprio conto annuale.800