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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Conto annuale e conto intermedio
Presentazione dei conti delle grandi imprese
Chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta
Conto di gruppo
Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari
Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime
Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile
1
Devono tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti:
- 1.
- le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari di almeno 500 000 franchi nell’ultimo esercizio;
- 2.
- le persone giuridiche.
2
Devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio:
- 1.
- le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari inferiore a 500 000 franchi nell’ultimo esercizio;
- 2.
- le associazioni e le fondazioni che non hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio;
- 3.
- le fondazioni liberate dall’obbligo di designare un ufficio di revisione conformemente all’articolo 83b capoverso 2 CC798.
3
Alle imprese di cui al capoverso 2 si applicano per analogia i principi della tenuta regolare dei conti.
Articolo