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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.2025
Disposizioni generali
Conto annuale e conto intermedio
Presentazione dei conti delle grandi imprese
Chiusura contabile in base a una norma contabile riconosciuta
Conto di gruppo
Trasparenza concernente aspetti extrafinanziari
Trasparenza nelle imprese del settore delle materie prime
Obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto e al lavoro minorile
1
La presentazione dei conti è retta in particolare dai principi seguenti:
- 1.
- la chiarezza e la comprensibilità;
- 2.
- la completezza;
- 3.
- l’affidabilità;
- 4.
- l’essenzialità;
- 5.
- la prudenza;
- 6.
- la continuità nella presentazione e nei criteri di valutazione;
- 7.
- il divieto di compensare attivi e passivi come pure costi e ricavi.
2
La situazione delle singole poste del bilancio e dell’allegato è documentata mediante un inventario o in altro modo.
3
La presentazione dei conti è adeguata alle particolarità dell’impresa e del ramo in cui essa opera, nel rispetto del contenuto minimo prescritto dalla legge.
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