Federale

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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Decisione

30.03.1911

Stato

01.10.2025

Entrata in vigore

01.10.2025
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,visto i messaggi del Consiglio federale del 3 marzo 1905 e del 1° giugno 1909,decreta:

A. Assemblea dei soci

V. Deliberazioni

3. Deliberazioni importanti

1

Una deliberazione dell’assemblea dei soci approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale per il quale può essere esercitato il diritto di voto è necessaria per:

1.
la modifica dello scopo sociale;
2.
l’introduzione di quote sociali con diritto di voto privilegiato;
3.
l’esclusione o l’agevolazione del trasferimento di quote sociali o l’inasprimento delle sue condizioni;
4.
l’approvazione della cessione di quote sociali e il riconoscimento di un acquirente quale socio con diritto di voto;
5.
l’aumento del capitale sociale;
6.
la limitazione o la soppressione del diritto di opzione;
6bis.699
il cambiamento della moneta in cui è espresso il capitale sociale;
7.
l’approvazione di attività dei gerenti e dei soci che violano l’obbligo di fedeltà o il divieto di concorrenza;
8.
la domanda giudiziale di escludere un socio per gravi motivi;
9.
l’esclusione di un socio per un motivo previsto nello statuto;
10.
il trasferimento della sede della società;
10bis.700
l’introduzione nello statuto di una clausola compromissoria;
11.
lo scioglimento della società.

2

Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate, modificate o abrogate soltanto alla maggioranza prevista.701