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Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)
Decisione
30.03.1911Stato
01.10.2025Entrata in vigore
01.10.20251
L’assemblea dei soci è convocata dai gerenti e, quando occorra, dall’ufficio di revisione. Il diritto di convocazione spetta anche ai liquidatori.
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L’assemblea ordinaria si svolge ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. Le assemblee straordinarie sono convocate in conformità dello statuto e ogniqualvolta sia necessario.
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L’assemblea dei soci è convocata almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza. Lo statuto può prorogare questo termine o abbreviarlo sino a dieci giorni. È fatta salva la possibilità di una riunione di tutti i soci.
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…695
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Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima concernenti l’assemblea generale si applicano per analogia:
- 1.
- alla convocazione;
- 2.696
- al diritto di convocazione, al diritto di chiedere l’iscrizione di oggetti all’ordine del giorno e al diritto di proposta dei soci;
- 2bis.697
- al luogo di riunione e all’impiego di mezzi di comunicazione elettronici;
- 3.
- agli oggetti in deliberazione;
- 4.
- alle proposte;
- 5.698
- alla riunione di tutti i soci e all’approvazione di una proposta;
- 6.
- alle misure preparatorie;
- 7.
- al processo verbale;
- 8.
- alla rappresentanza dei soci;
- 9.
- alla partecipazione abusiva.
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